Nei giorni scorsi, la redazione di VideoAndria.com ha segnalato il danneggiamento della fontana di Piazza Catuma. La moderna fontana, completa di una vasca, molto spesso, soprattutto nel periodo estivo, risulta essere un comodo ed importante strumento per dissetare adulti e bambini (e magari anche qualche povero animale assetato).
Poi, come detto nel precedente articolo, arrivano loro: i soliti idioti apparentemente ignoti e poco rispettosi dell’ambiente in cui vivono. Il rubinetto della fontana risultava infatti privo di controllo e l’acqua schizzava da tutte le parti. Un atto stupido che ha comportato anche un consumo insensato di acqua pubblica, un bene che negli ultimi tempi risulta per nulla scontato visto anche il periodo di siccità nella regione Puglia. Una prima segnalazione era giunta in redazione grazie al nostro servizio di segnalazione mobile (a tal proposito, ricordiamo inoltre che scrivendo un messaggio al numero 353 3187906 è possibile effettuare segnalazioni e partecipare al gruppo Whatsapp per seguire tutte le news in tempo reale oppure iscrivendosi al gruppo Telegram cliccando qui o anche iscrivendosi al gruppo Facebook cliccando qui). FOTO:
Questo senza considerare il fatto che molte popolazioni nel mondo non hanno accesso all’acqua potabile. Una ricchezza che andrebbe preservata e che invece troppo spesso è soggetta ad azioni vergognose. In che ambiente sono cresciuti gli autori del vile gesto? Avranno capito di aver sbagliato? Ma soprattutto: gli impianti di videosorveglianza posti in zona avranno catturato qualche immagine utile a individuare il reato* (vedi sotto: “Dispositivo dell’art. 635 Codice Penale”)?
Prima di commettere un reato e un atto stupido, questi soggetti hanno anche inevitabilmente insultato una grossa fetta dell’umanità, che ancora oggi non ha accesso all’acqua potabile.
Da ieri la bella notizia: alcuni tecnici preposti hanno finalmente riparato la fontana, che ora risulta nuovamente funzionante, senza sprechi d’acqua. Un atto dovuto che fortunatamente ha reso nuovamente possibile il suo utilizzo pubblico. Restano la rabbia e l’indignazione nei confronti di chi forse non ha capito ancora cosa vuol dire vivere nel rispetto altrui e nel bene della collettività. Ecco come si presenta la fontana riparata da ieri sera:
A tutti i cittadini ci sentiamo di dire che segnalare la presenza e l’identità alle forze dell’ordine di chi commette reati o comunque di atteggiamenti poco rispettosi per il prossimo e per l’ambiente in cui viviamo può risultare importante per cambiare le cose. Non è possibile che ancora oggi, nel 2017, l’intera popolazione debba subire le stupidate di qualcuno.
*Dispositivo dell’art. 635 Codice Penale:
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili [624 2] o immobili altrui (1) (2) (3) con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati (6), o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell’articolo 625 [508] (7);
2. opere destinate all’irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento [508 2];
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per i reati di cui al primo e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (8).
Note
(1) Le condotte descritte sono alternative, tuttavia la loro eventuale compresenza comporta comunque la persecuzione di un unico reato.
(2) Il reato richiede che si produca un danno ad un bene mobile o immobile altrui, anche pariziale, tuttavia non irrilevante, dovendosi infatti escludere la consumazione del reato quando il danno è talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza.
(3) Articolo modificato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
(4) La violenza o la minaccia possono presentarsi in qualsiasi fase dell’azione delittuosa, quindi non è necessario che siano usate come mezzo atto a commettere il delitto, ma è sufficiente che si affianchino ad esso.
(5) La Corte Costituzionale con sent. 6 luglio 1970, n. 119 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale numero nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilità d’ufficio il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di serrata.
(6) Il presente numero è stato modificato dall’art. 3, comma 2, lett. a) della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(7) Comunemente si ritiene che il richiamo al n. 7 dell’art. 625 riguardi sia le cose mobili sia le cose immobili destinate a pubblica utilità e a pubblico servizio.
(8) Tale comma aggiunto dall’art. 3, comma 2, lett. b), della l. 15 luglio 2009, n. 94.
Ratio Legis
Viene qui apprestata tutela all’inviolabilità e integrità del patrimonio sia mobiliare che immobiliare, potenzialmente minacciati da condotte pregiudicanti la sostanza o l’uso.
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