Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato oggi un’ordinanza urgente per il divieto di attività lavorativa nei cantieri edili e nel settore florovivaistico, in condizioni di esposizione prolungata al sole. “A decorrere dalla data odierna – si legge nell’ordinanza – e fino al 31 agosto 2024 è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore florovivaistico e nei cantieri edili, nei soli giorni in cui la mappa del rischio pubblicata alla pagina web www.worklimate.it/scelta-mappa/soleattivita-fisica-alta/, riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.
“L’innalzamento – è scritto nel documento firmato dal Presidente – delle temperature tipico dell’estate renderà rischioso lo svolgimento dell’attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno. L’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali”.
L’ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica arriva dopo un incontro che si è tenuto lo scorso 8 luglio durante il quale il Segretario Generale della Presidenza, Roberto Venneri, ha informato le Organizzazioni sindacali e datoriali di quanto segnalato da Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale” sui rischi da stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori in condizioni di esposizioni prolungate al sole, con riferimento ai settori dell’edilizia e florovivaistico e conseguentemente della necessità di disporre, fino al 31 agosto 2024, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le ore 12:30 e le ore 16:00, limitatamente ai giorni a rischio. L’ordinanza segue quella dello scorso 18 giugno, che vieta analogamente i lavori nel settore agricolo nei periodi più a rischio.
Restano tuttavia salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con la presente ordinanza e gli obblighi gravanti sul Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori. La mancata osservanza degli obblighi derivanti dall’ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato.
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